FONDAZIONE ISTITUTO "mons. Francesco TOMADINI" - ETS
Via Martignacco, 187/3 - Udine
"Une vite dome esempli”.
Nel 150º dalla morte, l’autore (F. Borzani), inserendo don F. Tomadini in uno scenario notturno,
ha voluto significarne la “santità ordinaria”, alla ricerca non tanto di visibilità ma di credibilità
ed in grado di rendere spumeggiante l’ordito del grigiore quotidiano.
Il Tomadini è stato l’uomo del fare riflessivo ed esemplare.
Sullo sfondo, oltre all’Istituto che da lui prende nome e continuità, viene riprodotto l’ambiente
geografico - culturale, ossia il Friuli caratterizzato dal verde della pianura e dai monti circostanti (il Canin).
Le macchie di colore evocano i tanti giovani al Tom, primavera della Chiesa e speranza della società.
PROEMIO
Dovendosi compilare lo Statuto organico dell`Ospizio Mons. Tomadini in osservanza della legge 17 Luglio 1890 N. 6972 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si ritiene opportuno premettere la disposizione di ultima volontà del benemerito Fondatore, che ne espone l’origine e lo scopo, e determina le norme per il governo del pio Istituto.
Udine, giorno di giovedì 18 (diciotto) Marzo 1858 (cinquantotto) ore 9½ (nove e mezzo) antimeridiane.
«Per effetto del cholera nel memorabile 1836 rimasti orfani e senza risorse umane buon numero di fanciulli di poca età, la vigilante Superiora Autorità trovò di appoggiare que’ miserelli a una commissione formata da parecchi individui, fra i quali, comunque immeritevoli, venni, io stesso che scrivo, annoverato. Ebbero allora questi orfanelli per cura del Municipio un tetto comune che li ricoverò, un pane che li salvò dalla fame, sacconi di paglia e coperte sufficienti a riparo del freddo nella notte, lasciatasi a me la cura di disciplinarli, istruirli e farli istruire nel santo timore di Dio e nei primi rudimenti di lettura e computo, onde avviarli a qualche arte o mestiere.
- Son note le vicende di quei poveretti: furono balzati da un locale ad altro da circostanze imperiose; perdettero fatalmente uno dopo l’altro i protettori, riducendosi la loro sussistenza alla più amara incertezza; e finalmente nel 1851 furono obbligati ad abbandonare l’ultimo angolo da essi abitato nella Casa di Ricovero. Scioltasi quindi la convivenza e la comune disciplina, e rimasto io solo a sostegno loro e conforto, ebbi a distribuirli come meglio potei in altrettante famiglie di poveri artigiani, continuando la pur difficile
sorveglianza, l’istruzione ed il mantenimento. Quel Dio però che disceso tra noi trovò sua delizia nei fanciulli che servian di tedio agli apostoli non ancora ben penetrati delle sue Dottrine, quel solo salvò il povero Istituto nel momento in cui pareva prossimo a naufragare. Dio solo ispirommi il pensiero e diemmi la forza di acquistare la Casa sita in Borgo di Treppo, intitolata già Ospizio degli Orfanelli. Lo stesso Dio poi mi offrì mezzi di renderla più capace e più opportuna al bisogno, cui giovò moltissimo l’avermi concesso un buon fondo ad uso di orto dall’ottimo cuore di una nobilissima famiglia udinese.
In questo locale provveduto per cura mia anche di oratorio dedicato a S. Giuseppe Calasanzio, nel giorno 20 Settembre 1856, nel quale S. E. Rev.ma Mons. Arcivescovo comparve accompagnato da distinte persone a benedirlo, inaugurandosi colla pia funzione l’Istituto come a nuova vita risorto proprio nel momento in cui nuova e tremenda visita del
cholera lasciava nella miseria e nell’abbandono un numero di fanciulli non minore di quello de 1836.
«Sono decorsi intanto due anni dacché io povero sottoscritto ivi raccolgo dai 40 ai 50 di quei poveretti, di quelli cioè che il cholera aveva lasciati nudi sulla pubblica via, e per questi Iddio mi assisté finora a provvederli di vitto, vestito, di religiosa e civil disciplina; e son pure da 80 a 90 quelli che vengono la mattina accompagnati allo stesso locale a ricevere coi primi il vitto e l’istruzione e riconsegnati la sera al proprio casolare, dove il cholera lasciò qualche superstite che provveda loro il riposo della notte. Ma desiderando io vivamente, che questo povero pure utilissimo stabilimento sussista e migliori possibilmente dopo la mia mancanza a’ vivi, che non può essere lontana, toccando io già il 75° anno, la ridetta casa Ospizio degli Orfanelli, sita come sopra, coscritta coi Civ. numeri 1706 - 1707 e Mappali numeri 1018 con cortile, orticello acquistato da me con contratto 6 Dicembre 1862 atti D.r Qualandra Notaio in Venezia, pel prezzo di L. 14.600, ampliato poi con dispendio di ben oltre 5.000 lire, la ridetta casa acquistata, ampliata con denaro consecrato ai miei poveri orfanelli, dichiaro, intendo voglio e dispongo che alla mia morte passi in proprietà e a benefizio perpetuo dell’istesso Ospizio degli Orfanelli, come a vantaggio suo intendo e voglio passi quanto pervenne al mio nome col testamento Bearzotti 13 Marzo 1855 N. 4749, atti D.r Someda, di cui già godesi il frutto annuo di L. 800, e quanto potrà in seguito pervenirmi a quel titolo, in qualunque maniera, promettendo, come ho fatto finora, di segnare qualunque oggetto o somma residua di mio pugno coll’epigrafe: Ospizio degli orfanelli. Per l’effetto poi vieppiù sicuro di quanto ho disposto in favore degli orfanelli, nomino a Tutore e Protettore specialissimo degli orfanelli stessi, il Rev.mo Prelato che reggerà questa Diocesi, sive il Rev.mo Ordinario di Udine, che sarà alla mia mancanza ai vivi; e questi avrà tutto il pensiero di destinare nell’istante e in seguito chi lo rappresenti nelle funzioni di Direttore dell’Ospizio, sorvegliandolo nell’amministrazione, istruendolo e facendosene render conto come meglio crederà.
«Dichiaro pure, intendo e raccomando che questo povero stabilimento abbia a continuare col suo stato attuale di privata fondazione e beneficenza, e non abbia chi lo dirigerà a render conto se non a Dio ed al sopranominato capo della Diocesi, ed anche ove fosse ricercato, al capo del Municipio come persona privata.
«Dichiaro che quando per qualsiasi causa pubblica o privata potesse venir chiuso o impedito il detto Ospizio degli orfanelli e fosse pel momento impossibile il raccoglierli nella casa stabilita od altrove, sia salvo il diritto agli orfanelli a quella sostanza, e in quel fatal caso, che spero non avverrà, prego il Rev.mo Prelato Ordinario Diocesano a provvedere che la casa dell’Ospizio sia affittata, e il prodotto depurato di tale affittanza e di ogni altro elemento di rendita proprio di questa Pia Causa, a merito di esso Rev.mo Ordinario sarà passato privatamente alle mani dei Rev.mi Parochi di questa R. Città per sussidio esclusivo dei loro orfanelli, e ciò fino al momento che la Providenza si compiacesse ristabilire l’Ospizio.
«Voglio per ultimo che a suffragio del defunto Gio.Batta Bearzotti venga ogni anno come ho praticato finora nel primo semidoppio di Marzo, fatto un anniversario nelle Cappella dell`Ospizio degli orfanelli.
«E questo è l’atto di mia ultima volontà, sive mio testamento, ed atto insieme di fondazione del mio Ospizio degli orfanelli che sottoscriverò di mio pugno, e firmato insieme da tre testimoni degni di fede e suggellato consegnerò a probo Notaio che lo conservi fra gli Atti suoi e a tempo lo produca, ne dia la prima copia al Rev.mo Ordinario Diocesano e faccia quanto è di metodo.
«Firmato:
FRANCESCO Can. TOMADINI Direttore degli
orfanelli, testatore - GIO. BATTA q. GIUSEPPE
DE NARDO testimonio - P.G.BATTA q. NICOLò
MANTOESSI id. - FRANCESCO q. RAIMONDO
CORTELAZZIS id.»
Mancato ai vivi il fondatore nel 31 Dicembre 1862, i Preposti colla religiosa osservanza delle disposizioni lasciate dal testatore, i cittadini e Diocesani colla costante generosa benevolenza, hanno provveduto non solo alla continuazione dell’opera iniziata da Mons. Francesco Tomadini, ma anche a renderla più utile migliorandola ed ampliandola, specialmente in grazia della pingue eredità dell’esimio benefattore sig.Giuseppe Federicis nato a Gorizia e morto a Venezia il dì 11 Febbraio 1893.
STATUTO
COSTITUZIONE
Art. 1
L’Istituto Mons. Francesco Tomadini, fondato nel 1856, è stato riconosciuto con Rescritto Sovrano del 3 settembre 1865 ed è stato annoverato tra le Opere Pie con Regio Decreto del 25 maggio 1879.
Già I.P.A.B. (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza), con Decreto del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 24 giugno 2002, n. 189, l’Istituto è stato depubblicizzato e trasformato con autorizzazione dell’Arcivescovo di Udine (Decreto del 18 dicembre 2001 n. 108/01/C) in Fondazione di diritto privato e iscritta al n. 60 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
Attualmente la Fondazione “ISTITUTO MONS. FRANCESCO TOMADINI - E.T.S.” è un Ente religioso canonicamente eretto riconosciuto con decreto dell’Arcivescovo di Udine e opera ai sensi dell’art. 14 e seguenti del codice civile e del D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) nonché delle altre norme tempo per tempo vigenti in materia.
La Fondazione ha sede in Udine, via Martignacco n. 187, presso gli immobili di proprietà.
FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE
Art. 2
La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:
In particolare la Fondazione potrà:
a) accogliere in Convitto giovani studenti, provvedendo loro vitto, alloggio, istruzione, educazione fisica, religiosa, morale e intellettuale;
b) attivare, in linea con le esigenze della società contemporanea, forme di accoglienza e di assistenza anche a persone adulte o anziane in difficoltà;
c) gestire in forma diretta scuole di ogni ordine e grado, nonché corsi di formazione professionale anche per adulti;
d) sostenere in Diocesi, compatibilmente con le proprie risorse, le scuole che si riconoscono nel progetto diocesano di scuola cattolica;
e) collegarsi con appositi accordi e convenzioni per specifiche iniziative ad altre Fondazioni, Associazioni, Istituzioni pubbliche o private, senza scopi di lucro, che perseguono analoghe finalità.
La Fondazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.
La Fondazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE
Art. 3
Il patrimonio della Fondazione è costituito da tutti i beni immobili e mobili pervenuti, e che potranno pervenire, a qualsiasi titolo ed è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice
del Terzo settore.
ORGANI SOCIALI
Art. 4
Sono organi sociali:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 5
La Fondazione è soggetta alla tutela specialissima dell’Arcivescovo di Udine ed è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da sei membri, che durano in carica cinque anni e sono riconfermabili.
Alla loro nomina provvede l’Arcivescovo di Udine. Tra essi l’Arcivescovo nomina il Presidente della Fondazione.
Tutti i componenti possono essere revocati in qualunque momento, nel caso di gravi inadempienze nell’esercizio delle proprie funzioni e di violazione delle norme del presente Statuto.
L’assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comporta la decadenza dal Consiglio. Questa viene pronunciata dall’Arcivescovo, il quale, preventivamente informato dal Presidente sulle assenze del Consigliere, provvederà alla nomina del subentrante che durerà in carica fino alla scadenza del quinquennio del Consiglio.
Ai membri del Consiglio non compete alcun compenso per tale loro ufficio, salvo il rimborso delle spese che dovessero incontrare nell’espletamento del loro incarico. I consiglieri, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste all’art. 26, c. 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art. 6
Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:
Art. 7
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, due volte all’anno entro il mese di aprile per l’approvazione della relazione morale e del conto consuntivo con il rendiconto economico e finanziario; entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo.
Si raduna in via straordinaria ogni qualvolta l’importanza degli affari da trattare lo richieda.
Le riunioni vengono convocate mediante invito scritto del Presidente da inviarsi al domicilio dei singoli membri almeno cinque giorni prima. Per la validità delle adunanze è necessario l’intervento di almeno quattro membri. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l’adunanza.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza.
PRESIDENTE E RAPPRESENTANZA
Art. 8
Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.
Egli convocherà il Consiglio di Amministrazione per la nomina del Vice-Presidente, che lo sostituirà in caso di sua assenza o impedimento.
In particolare, spetta al Presidente:
Il Presidente può delegare ad altro Consigliere l’esercizio di alcune delle proprie funzioni.
DIRETTORE
Art. 9
Il Direttore in qualità di dipendente, assunto dalla Fondazione con delibera del CDA, si occupa della gestione del Convitto.
In particolare, il Direttore:
a) Sovraintende al personale, alle strutture convittuali, ai servizi ed agli uffici e a tutte le attività della Fondazione;
b) Provvede alla scelta e all’assunzione del personale e ne determina il trattamento economico previo parere favorevole del CDA;
c) Provvede all’acquisto di beni e servizi occorrenti per il funzionamento della Fondazione ad esclusione di beni immobili;
d) Provvede alla stipula dei contratti di locazione e di ogni altro contratto o convenzione per l’approvvigionamento di tutto quanto occorra per il funzionamento della Fondazione;
e) Disciplina le attività sportive, sociali, culturali ed ogni altra attività programmata dalla Fondazione;
f) Redige la proposta del bilancio di previsione, del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.
Al Direttore è altresì affidata la Responsabilità e la Rappresentanza della Fondazione in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro, scolastici e convittuali.
DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
Art. 10
È fatto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o il fondo di dotazione durante la vita della Fondazione, in favore di amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
Eventuali utili e avanzi di gestione debbono essere reinvestiti esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
La relazione morale ed il conto consuntivo annuale dovranno essere portati a conoscenza dell’Arcivescovo.
CONVITTO
Art. 11
L’attività culturale e l’assistenza morale e religiosa per tutti gli studenti del Convitto sono effettuate in modo che lo studente stesso abbia sempre di mira i seguenti principi:
Il Direttore della Fondazione, in stretto accordo con il Presidente, avrà a disposizione una somma, deliberata ogni anno nel bilancio preventivo dal Consiglio di Amministrazione, per intervenire a sua discrezione e nel rispetto della riservatezza in situazioni di disagio economico delle famiglie dei convittori.
A consuntivo ne renderà conto al Consiglio di Amministrazione.
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE
Art. 12
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall’Arcivescovo di Udine al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è ostituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali dando atto degli esiti del monitoraggio svolto.
I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 13
Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Arcivescovo di Udine deve nominare un Revisore legale o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
BILANCIO DI ESERCIZIO
Art. 14
La Fondazione redige annualmente il bilancio d’esercizio secondo le modalità previste dallo Statuto e dalle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento alla disciplina del Terzo Settore. L’esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio d’esercizio è predisposto dal Direttore e approvato dal Consiglio di Amministrazione entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità.
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Art. 15
La Fondazione, se ne ricorrono i presupposti di legge, deve:
LIBRI SOCIALI
Art. 16
La Fondazione deve tenere i seguenti libri:
VOLONTARI
Art. 17
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di legge.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
LAVORATORI
Art. 18
I lavoratori degli enti del Terzo settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione prevista per legge.
SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO
Art. 19
In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’Organo sociale competente.
L’Arcivescovo di Udine provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi della Fondazione, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore) e successive modificazioni, in quanto compatibile, e dal Codice civile.
Statuto in vigore e depositato al RUNTS è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 16 aprile 2026

FONDAZIONE ISTITUTO “mons. Francesco TOMADINI” - E.T.S.
FONDAZIONE iscritta al RUNTS numero repertorio 91619 Decreto n.15401/GRFVG del 05.04.2023
Codice ATECO 559000 "ALTRI SERVIZI ALLOGGIO" - REA numero iscrizione UD-288585
Ente religioso canonicamente eretto con decreto Prot. 34/03/C. del 31.05.03
Via Martignacco, 187/3 - 33100 UDINE
tel. (anche WA) 0432.402671
mail: info@convittotomadini.it - pec: pec@pec.fondazionetomadini.it
DATI BANCARI e FATTURAZIONE:
BANCA: CIVI BANKfiliale Udine via Cotonificio
INTESTATARIO: FONDAZIONE ISTITUTO MONS FRANCESCO TOMADINI
IBAN: IT39J0548412303000001000140
SDI: X2PH38J
C.F.: 80003900307 - P.IVA: 01231340306